Esclusivo - L'errore di Tosel favorisce il Milan

"il pallone in confusione" ha rilevato che il giudice sportivo non ha applicato l'articolo 21 del codice di giustizia sportiva, riguardante il comportamento scorretto recidivo dei sostenitori rossoneri.
04.11.2008 21:20 di  F. Molaro   vedi letture
Fonte: Marco Liguori - palloneinconfusione.blogspot.com

Permettete una parola? Il giudice sportivo, Gianpaolo Tosel, ha commesso un altro errore dopo quello rilevato due mesi fa in occasione di Roma-Napoli. Stavolta lo sbaglio riguarda la mancata applicazione della recidiva, prevista all’articolo 21 del Codice di giustizia sportiva, al Milan. E in cosa consiste questo comportamento reiterato illecito dal punto di vista sportivo della società rossonera? Esso non è stato rilevato da Tosel nei comunicati 111 e 117 e riguarda i cori razzisti dei suoi sostenitori nei confronti di Napoli e dei napoletani, cantati allo stadio Meazza come una giaculatoria demenziale sia al 44° minuto del primo tempo della partita di mercoledì scorso col Siena, sia al 2° minuto della gara di domenica scorsa contro gli azzurri. Anzi, per meglio dire, nel testo si parla di «un coro costituente espressione di discriminazione territoriale» nei «confronti della tifoseria avversaria». Questo comportamento è previsto e sanzionato al numero 3 dell’articolo 11 del Codice di giustizia sportiva.
Dov’è l’errore del giudice sportivo? Consiste nel fatto che il coro razzista è stato urlato per due volte consecutive in altrettante gare di campionato, a quattro giorni di distanza l’una dall’altra: siamo dunque in presenza di un comportamento illecito ripetuto, ossia recidivo. Anzi, Tosel ha sanzionato il Milan per la partita col Siena con un’ammenda di 5mila euro, riconoscendo le circostanza attenuanti ex articolo 13. E per quello cantato nella partita col Napoli? L’importo della sanzione è stata addirittura dimezzata rispetto alla precedente, sempre col riconoscimento delle stesse attenuanti. Tosel si è dimenticato però di applicare ai milanisti l’articolo 21 comma 1, riguardante appunto la recidiva. Ecco cosa prevede il testo: «Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alle società, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazione dei regolamenti federali e che ricevano altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni». Quindi il Milan doveva subire una punizione più grave: invece, è stato premiato rispetto alla partita con il Siena con la diminuzione da 5mila a 2500 euro della sanzione. «Tosel ha sbagliato – ha spiegato a “il pallone in confusione” l’avvocato Fabio Turrà – poiché non ha tenuto conto della recidiva prevista dall’articolo 21. Anzi, in questo caso la recidiva è specifica ed è molto più grave di una fattispecie generica».

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