ANTEPRIMA - Squalifica Maggio. Inammissibile il ricorso: ecco perchè

ANTEPRIMA - Squalifica Maggio. Inammissibile il ricorso: ecco perchèTuttoNapoli.net
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lunedì 8 febbraio 2010, 19:18Notizie
di Salvio Passante
Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati

Oltre il danno, la beffa. L'esterno azzurro. Christian Maggio, è stato squalificato dal giudice sportivo Tosel per una giornata e sanzionato con un'ammenda di euro 1500. Non esistono al momento possibilità che il Napoli possa ricorrere in appello contro questa decisione avvalendosi della prova tv. Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che
offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano
quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. Il procedimento inverso, quindi, non è consentito.

(Mezzi di prova e formalità procedurali).

Comma 1.3

La società e/o il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l’esame di filmati da loro depositati, al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva sanzionato dall’arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati.

Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione: 1) la evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato; 2) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario; 3) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano; 4) l’impedire la realizzazione di una rete, colpendo volontariamente il pallone con la mano. In tutti i casi previsti dal presente punto 1.3. il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale.

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