Ecco le motivazioni ridicole del Giudice Sportivo: NESSUNA SANZIONE PER LE ALTRE SQUADRE! (Solo ammenda per Inter, Roma, Juve e Livorno)

25mila euro all'Inter per petardo che ha causato malore ad uno steward, venti bottigliette e sanzione attenuata perchè la Società ha collaborato con le forze dell'ordine. 15mila euro alla Roma per fumogeni e bottigliette, 7mila Juve e 6mila Livorno
02.10.2007 20:02 di  Antonio Gaito   vedi letture
Ecco le motivazioni ridicole del Giudice Sportivo: NESSUNA SANZIONE PER LE ALTRE SQUADRE! (Solo ammenda per Inter, Roma, Juve e Livorno)

Di seguito vi proponiamo le ridicole motivazioni del Giudice Sportivo che confermano che a pagare è solo il Napoli e la città di Napoli. Come pensavamo sono stati usati due pesi e due misure. 25mila euro di multa all'Inter per un petardo che ha causato un malore ad uno steward oltre a una ventina di bottigliette lanciate nel settore avversario. Strano che in caso di squalifica si sarebbe giocato a porte chiuse proprio Inter-Napoli così come per la Roma la prossima Roma-Napoli: doppia beffa... ma del resto come si può leggere "la sanzione è attenuata" perchè la società ha "concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi" (anche se in cosa possa consistere questa collaborazione rimane oscuro); così come Roma e Livorno che se la cavano con una ammenda ancora inferiore nonostante petardi, bottigliette e fumogeni. Degli episodi di guerriglia urbana tra tifosi e forze dell'ordine non c'è traccia, ma forse siamo noi a vivere in un altro mondo frutto della nostra fantasia dove inventiamo accoltellati e tifoserie che girano armati fino ai denti preparando agguati a quei tifosi che alla fine di tutto si ritrovano pure il campo squalificato per uno yogurt lanciato.

a) SOCIETA'
Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 28° del primo tempo, lanciato nel settore avversario un petardo che, esplodendo, cagionava un lieve malore ad uno steward, ed altro petardo sul terreno di giuoco; per avere altresì, nel corso del secondo tempo, lanciato complessivamente una ventina di bottigliette nel settore avversario; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi; recidiva.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo, acceso nel proprio settore un fumogeno e per avere altresì, nel corso del secondo tempo, lanciato una ventina di bottigliette nel settore avversario; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi; recidiva.
Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato nel settore avversario un bengala; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi; recidiva.

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, al 27° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco quattro bengala; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. PARMA a titolo di responsabilità oggettiva per aver
ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti.