UFFICIALE - Petardi al San Paolo, nessuna multa per il Napoli dal Giudice Sportivo

Queste le decisioni del giudice sportivo
30.08.2016 12:50 di  Redazione Tutto Napoli.net  Twitter:    vedi letture
UFFICIALE - Petardi al San Paolo, nessuna multa per il Napoli dal Giudice Sportivo
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© foto di Vincenzo Balzano

Ecco di seguito le decisioni del giudice sporitvo, in seguito alle gare giocate nella seconda giornata del campionato di Serie A. Nessuna multa per il Napoli, nonostante l'introduzione da parte dei tifosi azzurri di materiale pirotecnico: "Premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata andata sostenitori delle Società Napoli, Sampdoria e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori  

Queste invece le ammende alle società:

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. UDINESE per avere omesso di intervenire, nel corso del secondo tempo, affinché i raccattapalle sistematicamente ed intenzionalmente non ritardassero la ripresa del giuoco.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, al 21° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, un bengala; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, accesso nel proprio settore, tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. FIORENTINA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti