Guido Clemente di San Luca a TN: "Ecco come il TAR potrebbe ripristinare la legalità violata su Juve-Napoli"

Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto Amministrativo, Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha analizzato per Tuttonapoli la questione Juve-Napoli. 
13.11.2020 10:50 di Redazione Tutto Napoli.net  Twitter:    vedi letture
Guido Clemente di San Luca a TN: "Ecco come il TAR potrebbe ripristinare la legalità violata su Juve-Napoli"

Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto Amministrativo, Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha analizzato per Tuttonapoli la questione Juve-Napoli. 

"Nel mirabile articolo scritto per il Corriere del Mezzogiorno dell’11 novembre 2020 (“Tre dubbi per una sentenza”), il prof. Verde ha spiegato da par suo perché la sentenza della Corte sportiva di Appello «è una non-sentenza emessa a conclusione di un non-processo».

Non si può aggiungere una virgola. L’assunto del G.S. di secondo grado è una mera petizione di principio, una tesi senza dimostrazione, un’affermazione apodittica ed assertiva. Il collegio esibisce una evidente precognizione e iuris dice sulla base esclusiva del potere di cui dispone, ma fuori da ogni logica giuridica. Come ho già avuto modo di dichiarare, la decisione è costruita sul presupposto della mera convinzione che SSC Napoli, ASL e Regione Campania fossero d’accordo nel disegno (illecito) di non voler far disputare la partita con la Juve. Un preconcetto adombrato e non esplicitato, evidentemente solo per il timore d’incorrere nella scure del giudice penale. Tuttavia – come suggerito dal Maestro e da altre voci autorevoli – sembrano sussistere gli estremi di una querela per diffamazione. Una lezione che il G.S. meriterebbe proprio, affinché venga ridimensionato il suo intollerabile desiderio di onnipotenza, quasi fosse legibus solutus. Vien da ridere alla invocazione di «lealtà e correttezza» nel mentre si sentenzia ignorando la violazione della legge!

Per qualificarla, poi, si usa diffusamente la locuzione ‘sentenza politica’, perché orientata dal perseguimento dell’obiettivo di «proteggere la Lega» – con le parole del Maestro –, e dunque di salvaguardare la prosecuzione del campionato ed i relativi considerevoli interessi economici. Ora, che si tratti di ciò si fa fatica a non supporre. Ma ‘sentenza politica’ è un ossimoro. Se l’operato del giudice è determinato da un intento politico, la funzione giurisdizionale viene azzerata. Così violandosi il principio di separazione dei poteri, perno irrinunciabile dello Stato di diritto.

Dobbiamo aver fiducia che il terzo grado di giudizio dinanzi al Collegio di garanzia del CONI (competente a giudicare solo sui profili di legittimità, un po’ come la Cassazione) rilevi le macroscopiche incongruenze della sentenza del giudice di appello, salvando in extremis la faccia dell’ordinamento sportivo. Ove invece dovesse confermare la distanza siderale della giustizia sportiva dai parametri elementari del diritto e della giurisdizione, resterà il ricorso al TAR del Lazio. Soltanto su questo punto mi permetto di manifestare un’opinione diversa da quella del prof. Verde.

È vero, infatti, che la Corte costituzionale (sent. 160/2019), allo scopo di effettuare un equilibrato bilanciamento fra «autonomia dell’ordinamento sportivo» e «pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale», ha affermato che la giurisdizione esclusiva del TAR Lazio deve ritenersi limitata alla tutela risarcitoria, escludendosi «di regola» quella caducatoria. Il Giudice delle leggi, però, ha usato appunto l’espressione «di regola»: ciò significa che non sempre e non necessariamente è così. Pertanto, è vero che lo Stato deve restar fuori dall’ordinamento sportivo. Tuttavia, laddove norme e provvedimenti di questo debordino (occasionalmente) in campi caratterizzati dalla presenza di interessi pubblici di (ovvia) esclusiva attribuzione dell’ordinamento generale (si pensi, ad esempio, alla sicurezza o alla salute pubblica, oppure – a maggior ragione – all’ambito proprio del diritto penale), non sembra affatto impossibile che il TAR si spinga fino ad annullare l’illegittimo provvedimento del Collegio di garanzia.

In ogni caso, pur senza annullare la sanzione sportiva, il giudice amministrativo ben potrebbe emettere una decisione di condanna ad un fare specifico, imponendo al soccombente, a titolo di risarcimento, un obbligo di ottemperanza al suo giudicato. Insomma, una sentenza che (considerando il solo risarcimento dei danni per equivalente inadeguato a garantire la effettività della tutela giurisdizionale) ordini al condannato di assumere nell’ordinamento sportivo un provvedimento adeguato al dictum che dichiara la illegittimità della sanzione, così ripristinandosi la legalità violata.

Insegno ai miei studenti che mai è bene collocare se stessi dalla parte della ragione e che la conoscenza richiede sempre di coltivare il dubbio. Guai, però, ad abbracciare il relativismo assoluto. Di fronte all’inverecondia è doveroso conservare forte il senso della indignazione".