Guido Clemente di San Luca a TN: "Basiti da sentenza su Juve-Napoli, totalmente inspiegabile"

Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto Amministrativo, Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha analizzato per Tuttonapoli la questione Juve-Napoli.
Prima d’essere giudice sportivo, il dott. Mastrandrea è un esperto giudice amministrativo. Nel leggere la sua sentenza si resta basiti. Stupisce, infatti, la qualificazione giuridica che dà ad uno degli elementi centrali della causa, che egli peraltro ricostruisce correttamente sul piano fattuale.
Anche un semplice studente universitario di Diritto amministrativo conosce la differenza fra atto di conferma e atto meramente confermativo: quest’ultimo, diversamente dal primo, non costituisce una nuova manifestazione di volontà e, per ciò, non è in grado di rimettere in termini per la impugnazione, giacché, entro il termine di decadenza, avrebbe dovuto essere impugnato l’atto che viene confermato, visto che è questo a manifestare la volontà della P.A. Insomma, l’atto meramente confermativo si limita a confermare il disposto di un precedente provvedimento, sulla base della richiesta alla P.A. in tal senso avanzata da un soggetto interessato.
Ora, la figura dell’atto meramente confermativo, ben conosciuta dagli addetti ai lavori, non può non esser nota al giudice Mastrandrea, vieppiù perché si tratta di una ‘creazione’ proprio della giurisprudenza amministrativa. Che l’ha meritoriamente generata per rimediare alla ‘furbizia’ di avvocati i quali – essendo scaduti i termini di decadenza per impugnare il provvedimento –, con un espediente, chiedevano alla P.A. se intendesse confermare il provvedimento, allo scopo di poter impugnare l’atto di risposta. La elaborazione della figura ha permesso ai giudici di evitare l’ingiustizia che sarebbe derivata dal disperato tentativo degli avvocati di far fronte ad una loro negligenza. La breve digressione tecnica è indispensabile per comprendere la vicenda in commento.
I provvedimenti delle ASL napoletane che hanno manifestato la volontà della P.A. sono indiscutibilmente i primi. I secondi altro non sono che atti meramente confermativi di una volontà già compiutamente esternata. L’argomento adoperato dal giudice sportivo appare, pertanto, palesemente inconsistente. La esplicitazione del divieto di partire è una mera illustrazione degli effetti giuridici (e cioè delle conseguenze) derivanti dalla imposizione dell’isolamento domiciliare fiduciario a casa. Appare clamorosamente non corrispondente al vero, quindi, quanto afferma il giudice, che «la prestazione sia stata da tempo unilateralmente rinunziata». Elementi documentali dimostrano senza incertezze che il Napoli ha disdetto la partenza a seguito dei primi provvedimenti ASL, che avevano imposto l’isolamento domiciliare fiduciario a casa del ‘gruppo squadra’.
È veramente inspiegabile come si possa ritenere che, sussistendo l’obbligo di confinamento in casa imposto dalle ASL, il gruppo avrebbe potuto recarsi a Torino. Pensare che il viaggiare «non sia incompatibile» con l’esser destinatari di un provvedimento imperativo dell’autorità che obbliga a restare a casa ssrebbe possibile solo per effetto di un’evidente dissociazione della mente. Risulta, dunque, lampante il factum principis che impone il riconoscimento della sussistenza della causa di forza maggiore. Ed il giudice opportunamente richiama l’istituto. Ma per negarne i presupposti senza alcuna giustificazione giuridica, qualificando in maniera incredibilmente erronea il fatto in causa.
Ripetiamo. Non v’è dubbio che gli atti che ordinano al Napoli l’isolamento fiduciario a casa (dei contagiati e di coloro che avevano avuto contatti con questi) sono quelli del sabato, non quelli della domenica. I secondi, emanati a richiesta di chiarimenti, si limitano a meramente illustrare in dettaglio il contenuto di volizione già espresso negli atti del giorno prima. E questo il giudice lo afferma pure esplicitamente, così risultando dimostrato che trattasi di una decisione politica (arbitraria) cui ci si è (goffamente) sforzati di offrire una copertura giuridica.
La conclusione è amara, e rimanda a quelle del libro che pubblicammo due anni fa (Campionato di calcio e Stato di diritto). I principi caratterizzanti lo Stato di diritto costituiscono limite invalicabile per qualunque ordinamento particolare autonomo. L’autonomia non può confondersi con l’indipendenza, men che meno con la sovranità. Agli attori dell’ordinamento sportivo non è consentito di operare come se questo fosse l’espressione di uno Stato (assoluto) sovrano.
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