UFFICIALE - Lancio di petardi e cori contro Napoli: 15mila euro di multa alla Lazio

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo relative ai club in seguito a quanto avvenuto sui campi di massima divisione nell'ultimo turno. Di seguito il comunicato ufficiale: “Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata ritorno sostenitori delle Societa Atalanta, Cremonese, Fiorentina, Internazionale, Juventus, Lazio, Milan, Monza, Roma, Spezia Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui allart. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Societa di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera, salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento del loro sostenitori.
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, durante la gara ed al termine della stessa, lanciato nei settori occupati dalla tifoseria avversaria due petardi e una bottiglietta di plastica; per avere inoltre suoi sostenitori, durante la gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque petardi; per avere, infine, nel corso della gara, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sosteni-tori. al 2° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; per avere inoltre suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nei settori occupati dalla tifoseria avversaria numerosi oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. Zy, comma | lett. b) Cos
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nei settori occupati dalla tifoseria avversaria numerosi oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sosteni-tori, nel corso del secondo tempo, lanciato un fumogeno ed una bottiglietta di plastca su terreno di giuoco ed un accencino nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.
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