UFFICIALE - Lancio di petardi e cori contro Napoli: 15mila euro di multa alla Lazio

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martedì 7 marzo 2023, 15:10In evidenza
di Francesco Carbone
Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo relative ai club in seguito a quanto avvenuto sui campi di massima divisione nell'ultimo turno.

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo relative ai club in seguito a quanto avvenuto sui campi di massima divisione nell'ultimo turno. Di seguito il comunicato ufficiale“Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata ritorno sostenitori delle Societa Atalanta, Cremonese, Fiorentina, Internazionale, Juventus, Lazio, Milan, Monza, Roma, Spezia Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui allart. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Societa di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera, salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento del loro sostenitori.

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, durante la gara ed al termine della stessa, lanciato nei settori occupati dalla tifoseria avversaria due petardi e una bottiglietta di plastica; per avere inoltre suoi sostenitori, durante la gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque petardi; per avere, infine, nel corso della gara, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sosteni-tori. al 2° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; per avere inoltre suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nei settori occupati dalla tifoseria avversaria numerosi oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. Zy, comma | lett. b) Cos

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nei settori occupati dalla tifoseria avversaria numerosi oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sosteni-tori, nel corso del secondo tempo, lanciato un fumogeno ed una bottiglietta di plastca su terreno di giuoco ed un accencino nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.