Guido Clemente di San Luca a TN: "Vi spiego perchè i provvedimenti di De Luca sono compatibili con quelli del Governo"

23.03.2020 18:10 di  Redazione Tutto Napoli.net  Twitter:    vedi letture
Guido Clemente di San Luca a TN: "Vi spiego perchè i provvedimenti di De Luca sono compatibili con quelli del Governo"

Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto Amministrativo, Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha scritto per Tuttonapoli un chiarimento sulle polemiche derivanti tra la leggitimità dei provvedimenti per la Campania del Governatore De Luca con le misure imposte dal Governo. 

"Si sta molto discutendo della legittimità delle ordinanze normative assunte dal Presidente De Luca. Alcuni colleghi hanno ritenuto di pronunciarsi in senso negativo, adoperando vari argomenti per considerarle fuori dall’ordito costituzionale giacché  limitano fortemente la libertà personale. Spiego le ragioni del mio dissenso. Mi pare che le questioni in gioco siano essenzialmente due. La prima concerne il rapporto, ontologicamente conflittuale, fra Autorità e Libertà. La seconda attiene alla definizione della sovranità nazionale fra Stato e autonomie territoriali.

1) Nello Stato di diritto democratico contemporaneo, la definizione dei contenuti di ciascun diritto di libertà (civile, politico, sociale) spetta all’insieme dei soggetti esponenziali del popolo sovrano, secondo il principio di maggioranza: tranne che per le libertà fondamentali (che si risolvono nella capacità di dissentire sulle decisioni prese per conto dei più). La Costituzione riconosce come diritti fondamentali sia quello alla libertà personale (art. 13, secondo cui non è escluso che essa sopporti «qualsiasi restrizione» laddove si versi in situazioni «eccezionali di necessità ed urgenza»), sia quello alla salute (art. 39). È nella fisiologia del sistema costituzionale, quindi, che i due diritti debbano essere in concreto, di volta in volta, bilanciati. Tanto è vero che il TAR Campania ha respinto l’istanza cautelare avanzata col ricorso contro l’ordinanza della Regione, proprio perché, «nella valutazione dei contrapposti interessi, nell’attuale situazione emergenziale a fronte di limitata compressione della situazione azionata, va accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica». Il provvedimento del giudice non si esprime sulla questione relativa al soggetto istituzionale cui compete il bilanciamento.

2) Si tratta allora di capire come si dispiega la sovranità nazionale fra Stato e autonomie territoriali. Anzitutto va ricordato che a) per ‘sovranità’ s’intende la capacità di decidere «in ultima istanza»; e che, secondo la Costituzione, b) la sovranità «appartiene al popolo», che la esercita «nelle forme e nei limiti» stabiliti dalla Carta (art. 1), cioè ogni volta che vota per le istituzioni rappresentative; e c) la Repubblica italiana «è costituita» da Stato, Regioni e autonomie locali (artt. 5 e 114). Ciò significa che la sovranità nazionale esita a tre diversi processi: il primo consiste delle decisioni esclusive dello Stato, in quegli ambiti comunemente riassunti con i sostantivi ‘bandiera’, ‘spada’, ‘toga’ e ‘moneta’ ; il secondo è dato dalla somma delle decisioni delle autonomie territoriali, laddove queste siano fra loro compatibili (benché talora necessitino del sostegno statale in attuazione della sussidiarietà verticale); il terzo è dato dalla possibile sintesi statale volta a comporre le manifestazioni autonomistiche fra loro non sommabili perché disomogenee.

Ora, la «tutela della salute» spetta alla competenza legislativa della Regione (art. 117, co. 3), beninteso in via «concorrente», nel quadro cioè dei «principi fondamentali» fissati dalla legge dello Stato. Inoltre, il compito di polizia amministrativa ed il potere di ordinanza normativa sono propri degli organi apicali degli enti territoriali, nei limiti del rispettivo territorio e delle materie di competenza. Ancora, lo stato di necessità legittima limitazioni della libertà personale a livello sia nazionale sia locale.

Naturalmente, posto che le limitazioni stabilite dal Governo sono efficaci ed inderogabili sull’intero territorio nazionale, nulla osta a che ciascuna Regione scelga di assumere misure più restrittive (e fermo restando che il Governo può attivare i poteri sostitutivi di cui all’art. 120 Cost. «quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali»), perché solo essa è in grado di valutare compiutamente la capacità del proprio apparato amministrativo sanitario di fronteggiare la prevista emergenza nel suo territorio. Inutile dire che ogni atto amministrativo resta impugnabile in sede giurisdizionale, lamentandosene l’illegittimità per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Toccherà allora al giudice valutare se nella fattispecie sia giusto o no che retrocedano dinanzi a quello di precauzione. Come ha fatto, per ora, il TAR Campania".