Il magistrato Visone a TN: "Ecco le mie riflessioni sulla sentenza del Giudice Sportivo"

Giuseppe Visone, sostituto procuratore della DDA di Napoli, ha analizzato per Tuttonapoli alcuni passaggi della sentenza emessa dal Giudice Sportivo in merito a Juventus-Napoli.
Di seguito le mie prime riflessioni sulla sentenza del giudice sportivo.
Essa si incentra esclusivamente sulla non operatività nel caso di specie dell’esimente della forza maggiore.
Ebbene si afferma che:
1) sarebbe stato il napoli a mettersi nelle condizioni di non partire attivando un carteggio con le autorità sanitarie competenti le quali in corso d’opera avrebbero reso sempre più stringenti le loro prescrizioni giungendo a vietare di fatto la trasferta alle ore 14.13 di domenica 4;
2) se il Napoli si fosse limitato a recepire senza chiedere chiarimenti alle autorità il primo provvedimento, compatibile secondo il giudice sportivo con il protocollo, sarebbe potuto partire per Torino e giocare la partita.
3) che non può invocarsi la forza maggiore essendosi il napoli messo nelle condizioni di non adempiere alla prestazione revocando la prenotazione del charter ben prima delle 14.13 della domenica.
Queste motivazioni non mi sembrano convincenti. In particolare si parte dal presupposto erroneo che vi sarebbero stati diversi provvedimenti dell’asl progressivamente più restrittivi. In realtà la disposizione e’ sempre stata la stessa, ossia l’isolamento fiduciario dei contatti diretti dei calciatori positivi, rispetto alla quale il napoli, per non incorrere in responsabilità di natura penale, si è limitato a chiedere specificazioni all’autorita’ emanante in ordine alle modalità attuative, essendo tra l’altro necessario organizzare una trasferta che inevitabilmente avrebbe comportato contatti con terzi soggetti (operatori aeroportuali, dipendenti di albergo e ristorante etc).
Se così è, se quindi il provvedimento e’ unico ed il carteggio successivo e’ mera interpretazione autentica dello stesso, già dal sabato vigeva l’impossibilità di recarsi a Torino con la conseguente totale inconferenza della questione della revoca della prenotazione aerea.
Una volta affermato ciò e non ponendosi questioni di illegittimità del provvedimento, avendo lo stesso giudice sportivo affermato l’assenza di un suo potere di disapplicazione dell’atto amministrativo, ci troviamo di fronte ad un factum principis che come tale avrebbe dovuto determinare il riconoscimento della condizione di forza maggiore
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