UFFICIALE - Serie A, giudice sportivo: Roma multata per i cori contro Napoli, Karsdorp graziato

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martedì 25 ottobre 2022, 13:40Notizie
di Francesco Carbone

Dopo l’undicesima giornata di Serie A, il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Luis Muriel, che non sarà a disposizione di Gasperini nella sfida contro l'Empoli di domenica, dopo il rosso ricevuto nella gara contro la Lazio. Al colombiano è stata comminata anche un'ammenda da 2000 euro per aver simulato in area avversaria, cosa che gli è costata anche il primo giallo. 

Nessuna giornata di squalifica per l'esterno della Roma, Rick Karsdorp dopo le scintille con l'arbitro Massimiliano Irrati dopo il fischio finale della gara tra i giallorossi e il Napoli. Al termine della sfida il direttore di gara si era reso protagonista di un pestone involontario nei confronti dell'olandese, con il giocatore che era andato su tutte le furie e aveva strattonato l'arbitro. Nel comunicato del giudice sportivo non c'è però alcun riferimento a tutto questo, segno che lo stesso direttore di gara non ha scritto niente dell'accaduto sul referto.

Sono state invece concesse due giornate di squalifica al preparatore atletico Stefano Rapetti "per aver assunto un atteggiamento minaccioso e intimidatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, rivolgendosi allo stesso con un'espressione blasfema".

Multe anche a sei società, tra cui la Roma, dopo l’undicesima giornata di Serie A. Questa la decisione del giudice sportivo, di seguito il dettaglio:

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato per due volte, al 38° del primo tempo e al 22° del secondo tempo, un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre suoi sostenitori, al 34° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sosteni-tori. al 46° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 7°del secondo tempo, lanciato nel recinto al giuoco un bicchiere semipieno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SPEZIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio della gara.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. UDINESE per non avere impedito, al termine del primo tempo, l'ingresso nell'area spogliatoi di un proprio calciatore squalificato, il quale peraltro si allontanava immediatamente dichiarando di non sapere che qui era precluso fare ingresso e sostare in detta area