Ufficiale

Limitazioni alla vendita di alcolici e bevande per tutte le partite al Maradona

Limitazioni alla vendita di alcolici e bevande per tutte le partite al Maradona
L’ordinanza prevede il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale

In occasione di tutti gli incontri di calcio in programma presso lo stadio “Diego Armando Maradona” nella stagione calcistica 2026/2027 saranno in vigore limitazioni alla vendita di bevande. Il provvedimento è stato adottato dal sindaco Gaetano Manfredi al fine di favorire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, come richiesto dalla Questura. L’ordinanza prevede il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, da tre ore prima dell’inizio del singolo incontro di calcio e fino a due ore dopo la fine all’interno dello stadio e presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle strade limitrofe. La commercializzazione delle bevande potrà avvenire solo in bicchieri di plastica leggera o carta. 

Di seguito, l'ordinanza del sindaco:

"IL SINDACO
Vista
La nota della Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto – Sezione II – Ordine e Sicurezza Pubblica del 20 luglio 2026 Cat. A.4/Gab. - O.P., pervenuta a mezzo mail per il tramite dall'Uffico del Capo di Gabinetto ed acquisita con PG/2026/797071 del 23 luglio 2026 con la quale si richiede, per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di tutti gli incontri di calcio in programma presso lo Stadio “D. A. Maradona” relativi alla stagione calcistica 2026/2027, un provvedimento di divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, da tre ore prima dell’inizio del singolo incontro di calcio e fino a due ore dopo la fine della singola partita, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta all’interno dello Stadio “D. A. Maradona”, nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle aree di seguito indicate: da via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A. Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia - via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campegna – via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalleggeri - viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare - Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti - via Claudio – via Marconi – via Terracina nel tratto compreso tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo – via G. B. Marino – via Lepanto – piazzale D’Annunzio – via Pirandello – via Tansillo – via Galeota – via Jacopo De Gennaro – via Morosini – largo Atleti Azzurri d’Italia, via Gonzaga, via Veniero, via Fabio, Massimo, via Chiarini.
Considerato che
- tutti gli incontri di calcio in programma presso lo Stadio “D. A. Maradona”
relativi alla stagione calcistica 2026/2027, sono destinati a richiamare un
notevole afflusso di persone con un aumento della frequentazione dei locali
pubblici da parte di avventori e forte presenza di pubblico su strade e piazze
anche limitrofe all’area interessata, con un conseguente presumibile notevole
consumo di bevande;
- pertanto, la suindicata richiesta della Questura di Napoli individua misure di
carattere preventivo volte a contenere i rischi per la pubblica incolumità e
garantire la massima efficienza dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Visto
L’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.
Il Dirigente del Servizio SUAP
dott.ssa Antonietta Rubino
Sentito
L' Assessore al Turismo e alle Attività Produttive
ORDINA
Per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di tutti gli incontri di calcio in programma presso lo Stadio “D. A. Maradona” relativi alla stagione calcistica 2026/2027, il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, da tre ore prima dell’inizio del singolo incontro di calcio e fino a due ore dopo la fine della singola partita, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta all’interno dello Stadio “D. A. Maradona”, nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle aree di seguito indicate: da via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A. Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia -
via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campegna – via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalleggeri - viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare - Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti - via Claudio – via Marconi – via Terracina nel tratto compreso tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo – via G. B. Marino – via Lepanto – piazzale D’Annunzio – via Pirandello – via Tansillo – via Galeota – via Jacopo De Gennaro – via Morosini – largo Atleti Azzurri d’Italia, via Gonzaga, via Veniero, via Fabio, Massimo, via Chiarini.
AVVISA
Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell’art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. lvo n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.
DISPONE
che la presente ordinanza:
1. venga pubblicata sul nell’Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web
istituzionale dell'Ente;
2. sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale e da chiunque altro cui spetti farla
osservare.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni sessanta dalla data di
pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120
giorni.
Il Sindaco
ing. Gaetano Manfredi".