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Serie A, il Giudice Sportivo multa 7 società tra cui il Napoli: le motivazioni

Serie A, il Giudice Sportivo multa 7 società tra cui il Napoli: le motivazioniTuttoNapoli.net
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martedì 20 agosto 2024, 14:10Notizie
di Francesco Carbone
Il giudice sportivo della Serie A, dopo le gare della prima giornata di campionato, ha comminato ammende a sette società tra cui il Napoli.

Il giudice sportivo della Serie A, dopo le gare della prima giornata di campionato, ha comminato ammende a sette società tra cui il Napoli. Questo il comunicato.

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi, alcuni fumogeni e dieci bottigliette, nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno e, nel recinto di giuoco, tre bottigliette in plastica e alcuni bicchieri; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l'inizio del secondo tempo.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una moneta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, in sede di deflusso, al termine della gara, spintonato un addetto steward di servizio presso il settore, apparentemente senza conseguenze; segnalazione del Responsabile dell’Ordine pubblico.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta e due bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.