Serie A, Giudice Sportivo: stangata al Como! 3 giornate a Jesus Rodriguez, 2 a Fabregas

Vera e propria stangata da parte del giudice sportivo nei confronti di Jesus Rodriguez, esterno d'attacco del Como espulso nella gara contro la Cremonese di sabato scorso al Sinigaglia per un calcio rifilato a un avversario a palla lontana. Decisione presa grazie all'utilizzo del VAR, con il giudice sportivo che ha comminato tre giornate di squalifica al calciatore, con la seguente motivazione: "per avere, al 37° del secondo tempo, con il pallone lontano, colpito con violenza ad una gamba un calciatore della squadra avversaria". Squalificato anche il tecnico del Como Cesc Fabregas, per due turni, dopo l'espulsione rimediata nella sfida contro la Cremonese. L'allenatore spagnolo, già ammonito nel secondo tempo, ha rimediato un cartellino rosso diretto nei minuti di recupero. Il Giudice Sportivo ha fermato per due gare l'allenatore per aver rivolto all'arbitro un'espressione irriguardosa dopo l'espulsione e "per aver al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del direttore di gara".
Una giornata di stop anche per De Roon ed Estupinan che salteranno rispettivamente le gare contro il Como e contro la Juventus.
Queste invece le ammende nei confronti delle società.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria; per avere inoltre, lanciato nel recinto di giuoco alcuni bicchieri in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori; nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un accendino e oggetti vari; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. PISA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in direzione del settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria due petardi che cadevano nella "zona cuscinetto"; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria numerosi bicchieri di plastica semipieni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 42° del primo tempo, lanciato in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria un bicchiere di plastica semipieno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
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