UFFICIALE - Brutto episodio nella serata per Vialli: Samp multata per cori discriminatori contro Napoli

Multe anche a tre società, tra cui Sampdoria, Lazio e Bologna. Di seguito il comunicato con le motivazioni
10.01.2023 16:10 di  Francesco Carbone   vedi letture
UFFICIALE - Brutto episodio nella serata per Vialli: Samp multata per cori discriminatori contro Napoli
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Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato otto giocatori dopo le partite della 17/a giornata, tutti per un turno. Multe anche a tre società, tra cui Sampdoria, Lazio e Bologna.

Di seguito il comunicato con le motivazioni: "Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata di andata sostenitori delle Società Bologna, Cremonese, Hellas Verona, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Sampdoria e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e ben-gala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera, salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara ed al 37° del secondo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell'impianto.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori assiepati in un solo settore, al 5° del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti di altra tifoseria; sanzione attenuata per la fattiva collaborazione della Società nel prevenire tali manifestazioni.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".